E’ passata quasi sotto silenzio, nel periodo natalizio e di fine anno, la notizia della approvazione del d.p.c.m. che attua l’articolo 39 del Decreto Liberalizzazioni che il Governo Monti aveva approvato nel mese di gennaio 2012 (d.l. 24.1.2012, n. 1). Tale articolo prevedeva che “al fine di favorire la creazione di nuove imprese nel settore della tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori, mediante lo sviluppo del pluralismo competitivo e consentendo maggiori economicità di gestione nonchè l’effettiva partecipazione e controllo da parte dei titolari dei diritti, l’attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in qualunque forma attuata, e’ libera”.

In sostanza la norma appena riportata introduceva la liberalizzazione del mercato della intermediazione dei diritti connessi, da attuarsi in concreto mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, appunto adottato lo scorso 20 Dicembre 2012.

In Rete si è ampiamente festeggiata “la fine del monopolio SIAE sul diritto d’autore”, ma tali “celebrazioni” sono profondamente errate e la “festa” è stata avviata da chi forse non capisce molto del complesso settore del Diritto della Proprietà Intellettuale … Cerchiamo dunque di fare un po’ di chiarezza.

In primo luogo occorre fare una distinzione tra diritto (anzi: diritti) d’autore e diritti connessi (al diritto d’autore). La Legge sul diritto d’autore, difatti, disciplina anche la titolarità e l’esercizio dei diritti di chi, pur non essendo l’autore originale di una determinata opera, vi partecipa da un punto di vista industriale, tecnico o creativo. Questi diritti, chiamati appunto “connessi”, sono regolati dal Titolo II, “Disposizioni sui diritti connessi all’esercizio del diritto d’autore” della L.d.A. (artt. 72 e ss.). Sono dunque diritti riferiti sostanzialmente all’uso dell’opera, non riguardando l’espressione creativa. Tra questi ricordiamo i diritti del produttore di fonogrammi per le opere audio, del produttore di opere cinematografiche o audiovisive, degli interpreti, artisti ed esecutori e quelli relativi all’emissione radiofonica e televisiva. Altri diritti connessi, con forme di tutela più debole rispetto al diritto d’ autore, sono poi riconosciuti agli autori (o agli editori) in relazione a creazioni che non costituiscono vere e proprie “opere dell’ ingegno”: è il caso dei diritti sulle fotografie, sui bozzetti di scene teatrali, sulle edizioni critiche di opere di dominio pubblico, sugli inediti pubblicati dopo la scadenza del termine di tutela del diritto d’ autore ecc.

Orbene, in Italia la SIAE nulla ha a che vedere con la gestione e l’intermediazione dei diritti connessi oggetto di recente liberalizzazione: fino alla adozione del d.p.c.m. del Dicembre scorso a gestire il mercato della intermediazione dei diritti connessi erano la SCF (Società Consortile Fonografici) e il NUOVO IMAIE (Istituto Mutualistico Autori Interpreti ed Esecutori), che operavano in regime di monopolio.
Ora, al contrario, gli artisti potranno per esempio scegliere liberamente a chi rivolgersi per l’intermediazione dei diritti connessi. Potranno cioè rivolgersi – per citare le parole dell’Antitrust sul d.p.c.m.- “a qualunque operatore che intenda esercitare l’attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi, a prescindere dalla specifica forma giuridica e/o struttura organizzativa adottata. Ciò al fine di garantire la parità di condizioni ai diversi operatori nel mercato”. Dunque, la SCF e il NUOVO IMAIE  – che certo non spariscono – dovranno misurarsi in un mercato (sperabilmente) concorrenziale.

Rimane invece ben saldo il monopolio della SIAE per quanto concerne la gestione e l’intermediazione del mercato dei diritti d’autore veri e propri (non toccati né dal Decreto Liberalizzazioni del Governo Monti, né – ovviamente – dal recente d.p.c.m. sui diritti connessi). E’ ovviamente questo il mercato dove si sentirebbero con maggior forza gli effetti di una eventuale liberalizzazione … In Italia, l’attività di intermediazione è riservata dalla legge alla SIAE in via esclusiva. L’ autore può comunque scegliere di aderire ad altre Società di autori di Paesi stranieri. Non è comunque obbligatorio aderire alla SIAE.
L’adesione alla SIAE è libera e volontaria. L’autore può teoricamente decidere di curare direttamente i rapporti con gli utilizzatori per tutelare i propri diritti (anche se in pratica ciò è molto difficile, se non impossibile in caso di autori di successo: gli eredi di Pirandello dovevano ad esempio gestire diritti d’autore in oltre 80 Paesi del mondo, traduzioni in mongolo incluse!).

Ma è possibile prevedere un futuro prossimo in cui anche il monopolio (granitico) della SIAE nella gestione e intermediazione del diritto d’autore sarà investito da liberalizzazione e concorrenza?

In realtà  è possibile.

Occorre guardare con speranza alla proposta di Direttiva UE presentata la scorsa estate (e in discussione) dalla Commissione Europea e volta, finalmente, a rendere più efficiente e trasparente il mercato della gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi nel mercato unico europeo, un mercato che – lo ricorda la Commissione UE – vale oltre 6 miliardi di euro all’anno. La Direttiva mira a rendere  il mercato della gestione collettiva dei diritti d’autore e connessi davvero unico e a far si che i diritti siano gestiti – in modo trasparente – e nell’interesse prevalente di tutti i titolari dei diritti e, soprattutto che ogni titolare dei diritti sia libero di rivolgersi ad una qualsiasi società di intermediazione dei diritti per affidarle il mandato di gestire i propri diritti e di revocare tale mandato in ogni momento anche solo in relazione a talune categorie di diritti. Egualmente ciascun utilizzatore di contenuti protetti da diritto d’autore dovrà potersi rivolgere ad una qualsiasi collecting society europea per acquistare tutti i diritti dei quali ha bisogno.

E’ agli sviluppi di tale scenario che si deve allora guardare per poter davvero affermare – una volta approvata la Direttiva – che si va verso una rivoluzione liberale e concorrenziale del mercato della gestione del copyright, con la fine del monopolio (anche) della SIAE.

Alessandro del Ninno è avvocato presso la Tonucci &Partners  e professore universitario