restauratoriL’entrata in vigore dei Regolamenti relativi ai profili di competenza ed alla formazione (commi 7,8 e 9 dell’art.29 del D.Lgs 42/04 e s.m.i.) segnano un momento storico per la professione del restauratore e per l’intero settore.
Fin dalla sua fondazione, avvenuta nel 1985 a Firenze, l’A.R.I., Associazione Restauratori d’Italia si è prodigata e battuta per ottenere il pieno riconoscimento, la tutela e una elevata qualificazione della professione di Restauratore di Beni Culturali, in Italia ed all’estero attraverso l’“European Confederation of Conservator -Restorers’ Organisations” (ECCO), di cui è socia fondatrice, in ottemperanza all’ Art. 3 dello STATUTO L’Associazione ha lo scopo di adoperarsi per qualificare la professione del restauratore, così che emerga il ruolo di primo piano che questi ricopre nel campo della conservazione e del restauro del patrimonio artistico…
Con l’emanazione dei regolamenti questi obiettivi oggi si possono considere pienamente centrati.
Il processo di conservazione dei beni culturali prevede diverse figure professionali coinvolte, ciascuno per la propria competenza,  con un fine unico che è la tutela dei beni culturali stessi.
Questo concetto non è nuovo e da sempre le attività di conservazione sono state eseguite di concerto; i decreti regolamentari precisano le competenze e la formazione del restauratore di beni culturali.
Il restauratore definisce lo stato di conservazione e mette in atto un complesso di azioni dirette ed indirette…analizza i dati e li interpreta…progetta e dirige gli interventi…esegue direttamente gli interventi…dirige e coordina gli altri operatori…svolge attività di ricerca, sperimentazione e didattica nel campo della conservazione…
I soggetti formatori che ne faranno richiesta alla specifica commissione, e che saranno in possesso dei requisiti descritti dal Decreto, potranno preparare i futuri professionisti. Per il passato ci si riferisce alle norme transitorie (art.182 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.) con l’inserimento nell’elenco tenuto presso il Ministero.
Il tecnico del restauro collabora con il restauratore eseguendo con autonomia decisionale …determinate azioni dirette ed indirette …sotto il controllo diretto del restauratore.
Per la futura formazione di questa figura professionale bisognerà attendere il regolamento di cui al comma 10 dell’art. 29 del D.lgs 42/2004 che coinvolge maggiormente le regioni. Per chi opera attualmente il riconoscimento avverrà con le norme transitorie già citate.
Ora l’obiettivo è quello di riqualificare il settore sgombrando il campo da incertezze e discussioni.
Andranno armonizzati i regolamenti che riguardano la progettazione e riqualificate le competenze dei restauratori dipendenti pubblici e privati. Per la docenza delle discipline tecniche di restauro teorico, di laboratorio o di cantiere dovranno essere incaricati restauratori di beni culturali che posseggano particolari requisiti descritti nel Decreto. Bisognerà approfondire gli ambiti della sicurezza sul lavoro ed in particolare la qualificazione delle imprese di restauro.
Su questi ed altri temi L’A.R.I. proseguirà la sua azione presso tutte le sedi e con gli interlocutori specifici.
Alcuni obiettivi sono già stati raggiunti quali il CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER PER IL LAVORO AUTONOMO NEL SETTORE DEL RESTAURO firmato tra l’ARI e la CLACS CISL ARTE e  la TARIFFA PROFESSIONALE per i RESTAURATORI DI BENI CULTURALI pubblicata con la Casa Editrice DEI.
L’intento è quello di ricostruire un tessuto connettivo comune  di competenze umanistiche, tecniche e scientifiche per rilanciare l’intero settore costituendo la rete della cultura contrapposta alla logica dell’edilizia.

Carla Tomasi è presidente dell’A.R.I. – Associazione Restauratori d’Italia

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