Le opere d’arte rubate durante la seconda guerra mondiale hanno una posizione specifica e sinora trascurata non solo dal punto di vista storico e quantitativo, ma anche dal punto di vista giuridico.
E’ stato calcolato che in nove anni i Nazisti abbiano rubato almeno 1/5 di tutte le opere d’arte di valore esistenti nei territori occupati.
Soltanto in Francia, sono state rubate circa 100.000 opere d’arte: di queste, 55.000 risultano ancora disperse o comunque non sono state restituite ai legittimi proprietari. Per la verità non solo i Nazisti hanno partecipato al saccheggio.
Sia pure in modo ridotto, anche i Paesi alleati hanno dato il loro contributo, non riconsegnando ai legittimi proprietari le opere trafugate dalle truppe tedesche. Per esempio, Belgio, Olanda e Francia hanno approvato leggi che attribuiscono alla proprietà dello Stato tutte le opere d’arte recuperate dai nazisti. Solo nei musei francesi ci sono 2000 opere di questo tipo. L’Unione Sovietica ha trattenuto molte opere prelevate in Germania (molte delle quali a loro volta sottratte nei paesi occupati) a risarcimento dei danni di guerra. Inoltre, numerosi paesi europei hanno adottato normative che vietano l’esportazione di opere d’arte, precludendo la possibilità di restituzione a legittimi proprietari che si trovino in altri paesi. Tutte queste opere hanno contribuito e continuano a contribuire in modo massiccio al mercato dell’arte rubata mondiale: basti pensare che un rapporto della CIA recentemente reso pubblico indica i nomi di 2000 persone che hanno commerciato stabilmente nel dopoguerra arte rubata dai Nazisti.
Dopo la Seconda guerra mondiale, sono state approvate ben tre Convenzioni Internazionali in materia di restituzione di beni culturali illegittimamente sottratti (mentre l’Unione Europea ha inoltre approvato specifiche normative, valide peraltro solo all’interno dell’Unione, e quindi tra i Paesi membri della stessa). Si tratta della Convenzione dell’Aja, della Convenzione Unesco e della Convenzione Unidroit. Nessuna di queste, però, è stata ratificata dalla maggior parte degli Stati interessati dal traffico delle opere d’arte, sicché esse sono attualmente prive di concreta efficacia.
Inoltre, la Convenzione UNESCO del 1970, pur avendo aumentato la protezione dei beni culturali ed avendo individuato strumenti per prevenire e combattere il commercio transnazionale di tali beni, riguarda esclusivamente beni di proprietà pubblica: non offre tutela per il privato cui il bene sia stato trafugato. Il 24 Giugno 1995 è stata firmata a Roma la Convenzione Unidroit, allo studio sin dal 1988, rivolta espressamente a “contribuire alla lotta contro il traffico illecito dei beni culturali”. La Convenzione è la prima che ha tra l’altro previsto la diretta possibilità per i privati di avvalersi della Convenzione per ottenere la restituzione delle opere d’arte trafugate.
Inoltre, la Convenzione ha introdotto numerose disposizioni che certamente possono limitare il commercio illegale di opere d’arte. Due le più importanti. In primo luogo, ha previsto che la situazione di buona fede del possessore attuale non escluda il diritto alla restituzione (adottando così la soluzione anglosassone e americana): il possessore ha diritto ad un giusto indennizzo da versarsi da parte del legittimo proprietario che recuperi l’opera, ma solo qualora dimostri effettivamente di aver prestato la necessaria diligenza per l’acquisto. In secondo luogo, ha adottato termini di prescrizione assai ampi rispetto a quelli in generale vigenti nel diritto continentale: un termine di tre anni dal momento in cui il richiedente ha cognizione del luogo ove il bene si trova e dell’identità del possessore, e un termine assoluto di 50 anni; in realtà, la Convenzione prevede la possibilità per uno Stato di elevare la prescrizione massima a 50 anni, ma è una facoltà che ben difficilmente sarà adottata dagli Stati europei. Ma, a prescindere dalla considerazione che la Convenzione non risolve il problema dell’arte rubata nella Seconda guerra Mondiale, non essendo una possibile una applicazione retroattiva, il reale problema, cui già si è accennato, è che dei 70 Stati che hanno partecipato ai lavori per l’elaborazione della Convenzione, ben pochi la hanno a tutt’oggi ratificata, rendendola così, allo stato, uno strumento privo di qualsiasi utilità pratica.

Ecco un elenco di registri e sistemi di raccolta che offrono informazioni sulle opere d’arte scomparse:

– Il Registro dell’arte rubata, con sede a Londra;
The Lost Art Internet Database Register, che contiene descrizioni e foto di migliaia di opere disperse durante la guerra. Il registro permette sia ai proprietari originari di rendere pubbliche le loro ricerche, sia agli acquirenti di verificare i loro acquisti;
Stolen Works of Art , un CD-ROM, recentemente pubblicato, che contiene il data-base ufficiale dell’Interpol, ove sono descritte tutte le opere rubate nei vari paesi associati www.jouve-diffusion.com;
– Il C.I.V.S., Commissione per il risarcimento alle vittime della Legislazione Anti-Semitica, durante la II Guerra Mondiale, (Governo Francese con quello Statunitense): esamina casi relativi ad ogni spoliazione di proprietà, beni mobili, congelati, bloccati o rubati. Il C.I.V.S si occupa soprattutto dei conti correnti bancari in Francia e Germania durante la Guerra, e offre l’opportunità anche agli eredi delle famiglie ebraiche di poter riempire il modulo per documentare i fatti e richiedere, se possibile, un risarcimento www.civs.gouv.fr;
– Il progetto HARP, istituito nel 1997, con cui è stato predisposto un database facilmente accessibile per assistere tutte le vittime delle predazioni naziste a rintracciare le proprie opere d’arte perdute;
– L’Ufficio centrale tedesco di documentazione sulle proprietà culturali perdute
www.lostart.de/index.php3?lang=english.