La prima legge riguardante i Ciceroni (così venivano, infatti, chiamate un tempo le guide turistiche) fu emanata dallo Stato Pontificio nella prima metà dell’800.
La professione di guida turistica ha sempre avuto un carattere provinciale, specializzandosi sulle informazioni turistiche e storico-culturali del luogo di residenza. Per questo motivo, la professione è regolata dalla legislazione regionale e provinciale. Peraltro, oggi, questo aspetto del turismo è di competenza delle autonomie locali.
Tornando alla Legge Quadro sul Turismo sopra citata, in essa si afferma che “le Regioni dovranno accertare per le guide turistiche, oltre all’esatta conoscenza di una o più lingue straniere, una conoscenza approfondita delle opere d’arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali, o comunque delle risorse ambientali della località in cui dovrà essere esercitata la professione”. Fino ad oggi, per esercitare la professione di guida turistica bisognava essere in possesso di una licenza rilasciata dalle autorità locali a seguito di un concorso pubblico, con esame scritto e orale. I requisiti fondamentali per la partecipazione al concorso erano il possesso del diploma di scuola media superiore (o titolo di studio equipollente) e la conoscenza di almeno una lingua straniera europea. L’esame poneva quesiti generali di taglio storico-artistico ed archeologico e altri specifici sul territorio di pertinenza; inoltre, verteva su domande di taglio legislativo-turistico.
Ultimamente, si discute molto sull’ampio “pacchettodi riforme, che contiene l’ipotesi di liberalizzare alcune professioni, tra cui quella di guida turistica. L’idea centrale è di limitarsi a verificare requisiti professionali piuttosto che vincolare l’accesso alle meccaniche tipiche degli ordini professionali.
In particolare, tra le liberalizzazioni allo studio del Governo vi è la proposta di abolire il contingentamento e l’autorizzazione regionale per professioni nel settore turistico come guida, accompagnatore e interprete. La bozza del provvedimento prevede che “le attività di guida e accompagnatore turistico non possano essere subordinate all’obbligo di autorizzazioni preventive, al rispetto di parametri numerici e a requisiti di residenza. Per fare la guida turistica o l’accompagnatore bisogna avere i requisiti professionali previsti dalle leggi regionali”.
Tali requisiti si concretizzano nella “laurea in lettere con indirizzo in storia dell’arte o in archeologia o titolo equipollente” che, insieme alla conoscenza delle lingue previste, permettono ai titolari di non doversi sottoporre ad alcun esame abilitativo. Entro tre mesi dall’entrata in vigore della nuova norma, Regioni ed Enti Locali dovranno adeguare le disposizioni normative e regolamentari ai nuovi principi. Per avviare l’attività di guida turistica basterà la dichiarazione di inizio attività , come per le imprese di facchinaggio, pulizia e disinfestazione. L’interpretazione immediata di queste nuove norme, anche se in fieri, ci porta a dedurre che in futuro verrebbero soppressi gli attuali vincoli per l’ottenimento del “patentino” relativi al rilascio dell’autorizzazione, alla residenza, al numero chiuso e, insomma, all’esame abilitativo.
L’aspirante guida dovrebbe essere semplicemente in possesso dei “requisiti professionali previsti dalle leggi regionali”, ossia dei titoli di studio adeguati, comprese le lingue. Insomma, storici dell’arte ed archeologi potranno diventare guide turistiche senza dover sostenere un esame abilitante, a patto che sappiano le lingue straniere.
L’esercizio della professione, inoltre, non sarebbe più limitato al solo territorio di residenza (ossia della Provincia che rilascia l’autorizzazione), ma varrebbe a livello nazionale. Questa novità andrebbe certamente incontro alle esigenze delle Agenzie di Viaggio o dei Tour Operator che, dotati già dei propri accompagnatori (che magari potrebbero trasformarsi in guide autorizzate), potrebbero accompagnare comitive in giro per l’Italia senza doversi valere di guide locali.